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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.37.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
4.37.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 86, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per tutti i contratti di cui al presente codice, il cui importo a base d'asta sia pari o superiore a 75 milioni di euro, le stazioni appaltanti, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato e in deroga a quanto previsto dal comma 2, valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media determinata con le modalità di cui al comma 1. Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si provvede all'esclusione del dieci per cento delle offerte di maggiore o minor ribassa; ove sia inferiore a tre, non si applica il procedimento di individuazione delle offerte anormalmente basse sopra descritto e le stazioni appaltanti possono procedere alla valutazione di congruità ai sensi del comma 3. Per i medesimi contratti, la valutazione di congruità delle offerte è affidata ad una Commissione tecnica nazionale, istituita presso l'Autorità, che si avvale dei dati informativi e del supporto tecnico dell'Osservatorio».