Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. All'articolo 1, comma 89 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal calcolo del saldo finanziario sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale finanziati con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione».
19-ter. In caso si verifichino scostamenti conseguenti all'applicazione della norma di cui al comma precedente rispetto alle previsioni per il triennio 2011-2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.