Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 possono escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore ad una percentuale dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2009. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è determinata la percentuale di cui al periodo precedente nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
19-ter. Per l'anno 2010 non si applica il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.