Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'affidamento da parte delle amministrazioni giudicatrici, nei settori ordinari e nei settori speciali, dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto».