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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.124.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
4.124.

Al comma 2, lettera hh), apportare le seguenti modifiche:
a) al numero 1), dopo le parole: complessivo delle riserve aggiungere le seguenti: riconoscibile ai sensi dell'articolo 240;

b) al numero 2), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del Regolamento, sono stati oggetto di verifica. Costituisce eccezione a tale divieto il caso in cui oggetto della riserva sia la contestazione di errori o omissioni relativi alla attività di verifica. In tal caso, qualora in sede di risoluzione contenziosa della riserva venga confermata la erroneità o la omissione dell'attività di verifica e, quindi, della progettazione, agli oneri eventualmente riconosciuti all'appaltatore si farà fronte escutendo la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo 122, comma 4-bis, salvo comunque il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno subito e fermo rimanendo i principi che regolano la responsabilità amministrativa.