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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.115.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
4.115.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 37, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessarie prestazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori messi in gara, laddove i soggetti affidatari non intendano o non siano in grado di realizzare le predette prestazioni, possono ricorrere al subappalto, ferma restando la generale possibilità di utilizzo, da parte degli stessi soggetti affidatari, nel limite minimo del 30 per cento del relativo ammontare, della qualificazione riguardante le opere subaffidate. Il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti all'atto dell'autorizzazione del subappalto, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto; a tali fini non trova applicazione il limite del venti per cento di cui all'articolo 118, comma 4, primo periodo».