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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.100.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
4.100.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Le Università, i relativi Dipartimenti, gli enti pubblici di studio e ricerca non possono partecipare, né direttamente né in consorzi e raggruppamenti temporanei con altri soggetti, a procedure di affidamento disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti ai fini della partecipazione a gare di appalto possono costituire apposite società separate autonome che operino esclusivamente sul mercato, e che si pongano in regime di assoluta separazione finanziaria, amministrativa, gestionale e contabile».