Al comma 13, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del precedente periodo, e per un migliore espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, anche avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.