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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.94.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
3.94.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1-quater è sostituito con il seguente:
1-quater. La certificazione che attesta i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori, dei tricicli e quadricicli la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata, può essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso dei mezzi di cui sopra, eseguita dal medico di medicina generale, e può essere rilasciata anche ai soggetti privi di patente di guida perché revocata ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), della presente legge.