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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.93.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
3.93.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per incrementare l'efficienza del sistema dei servizi e, in particolare, del commercio ambulante e su aree pubbliche, formato principalmente da microimprese a conduzione familiare, all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «La nozione di "risorse naturali" o "capacità tecniche disponibili" di cui al comma 1 non è applicabile ai posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, e le relative concessioni non rientrano fra i casi di cui al comma 4.».
3-ter. Il comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è sostituito dal seguente: «Le regioni stabiliscono, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, le norme per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sulla base del criterio prioritario della professionalità, desumibile in primo luogo dalla maggiore anzianità del titolo autorizzatorio e/o concessorio, da riferirsi alla data di originario rilascio del medesimo nel mercato o fiera oggetto della selezione.