Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il diritto di superficie è cedibile con l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del codice della navigazione. Con la predetta autorizzazione è possibile locare immobili oggetto del diritto di superficie, ovvero affittare o cedere l'azienda di cui fanno parte gli stessi immobili.