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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.84.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
3.84.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. In esecuzione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, è disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al successivo comma 7-quater.
7-ter. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 7-bis, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
7-quater. Le modalità di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.
7-quinquies. Al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme non utilizzate derivanti dall'applicazione del comma 7-ter, nell'ambito delle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché le somme non utilizzate derivanti dal completamento delle procedure di spesa, nel limite di 5 milioni di euro, relative alle misure di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 giugno 2010, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo di spesa 7095 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che, per tali importi, non vengono utilizzate per le finalità di cui al medesimo decreto 10 giugno 2010, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui agli articolo 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, così come disposto dall'articolo 2, comma 5-undecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n. 10.