Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nelle regioni a statuto speciale, per le quali continua ad applicarsi la disciplina derivante dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti. Le disposizioni di cui al presente articolo non derogano alle disposizioni di maggiore salvaguardia contenute nei Piani paesaggistici regionali.