Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: della legislazione vigente aggiungere le seguenti:, e in particolare, degli articoli 54 e 1161 del Codice della navigazione. Nel caso in cui le edificazioni abusive consistano in opere permanenti ed inamovibili, l'Autorità marittima può, alternativamente alla demolizione, procedere, qualora utile, all'acquisizione gratuita al demanio delle opere ivi abusivamente realizzate.