Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Nulla è innovato in materia di concessioni sul demanio con le seguenti: Le concessioni demaniali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge proseguono fino alla loro scadenza; la successiva attribuzione dei diritti di superficie, sulle medesime aree demaniali marittime e sui beni edificati per effetto del regime di concessione, potrà avvenire a condizione che siano rispettati i principi di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e c) del presente articolo.