Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015, disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende disposta a favore delle concessioni comunque in essere al 31 dicembre 2009, nonché alle concessioni comunque in essere sul demanio lacuale e portuale anche ad uso diverso dal turistico ricreativo.