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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.20.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
3.20.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, gli enti gestori delle aree marine protette possono istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione. Sono in ogni caso fatte salve le misure già adottate dagli enti gestori.
8-ter. I campi di ormeggio, nell'ambito dei quali è vietato l'ancoraggio al fondale, sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:
a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;
b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina protetta;
c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.

8-quater. Gli enti gestori che istituiscono i campi di ormeggio di cui al comma 8-bis stabiliscono, d'intesa con i comuni, tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto.
8-quinquies. Nell'ambito dei campi ormeggio di cui al comma 8-bis una quota pari al 15 per cento degli ormeggi è riservata alle unità di diporto a propulsione velica ovvero alle imbarcazioni e natanti conformi ai requisiti della Direttiva 2003/44/CE ovvero in linea con gli annessi IV e VI della Convenzione MARPOL 73/78.
8-sexies. Il numero di ormeggi prenotabili in anticipo non dovrà essere comunque superiore al 90 per cento di quelli complessivamente disponibili, dovendosi intendere il rimanente 10 per cento a disposizione delle unità in transito.
8-septies. I proventi riscossi dagli enti gestori ai sensi dei comma 8-quater sono destinati, oltre che al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi di ormeggio, ad interventi che incrementino la protezione ambientale dell'area marina protetta, con particolare riguardo ai servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti nonché ai servizi di sorveglianza e prevenzione contro l'inquinamento dell'ambiente costiero in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
8-octies. Nell'allestimento dei campi di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale.

8-nonies. Gli enti gestori possono altresì allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra e dei sistemi di raccolta dei rifiuti, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.
8-duodecies. Nelle aree marine di reperimento i comuni possono istituire campi di ormeggio per le finalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, e con facoltà di affidamento dell'allestimento e della manutenzione a terzi selezionati secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
8-decies. I comuni, in conformità a quanto previsto dai commi precedenti, possono istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, anche non ricompresi nelle aree marine di reperimento purché a queste adiacenti e caratterizzate da chiara necessità di tutela ambientale. Nei campi ormeggio istituiti nei tratti di costa di cui al presente comma non si applica il regime di esenzione concessoria.
8-undecies. I comuni interessati, ai sensi del comma precedente, all'istituzione di campi di ormeggio sono tenuti a redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché, nelle zone ove insistono aree appartenenti alla rete «Natura 2000», a redigere lo studio di incidenza da sottoporre all'ente competente per la valutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
8-duodecies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare emana, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, le linee guida per l'applicazione della delle disposizioni contenute nei commi precedenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mare e di aree protette, nonché di quella in materia di sicurezza della navigazione.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: nautica da diporto, aggiungere le seguenti:, istituzione di campi di ormeggio attrezzati.