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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
3.07.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Canoni di concessione demaniale).

1. Nella determinazione dei canoni per l'utilizzo dei beni demaniali funzionali all'esercizio degli impianti di produzione di energia, le regioni e le province si attengono ai criteri e ai valori minimi e massimi, modulabili a livello locale, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ident. 3.05.