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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
3.02.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure fiscali a favore dell'isola di Lampedusa).

1. Per il triennio 2011-2013 sono sospesi nel territorio dell'isola di Lampedusa:
a) il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ove precedentemente sospesi;
b) la riscossione dei ruoli esattoriali già scaduti, che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, dovranno essere rateizzati, senza interessi per il triennio 2011-2013, in 72 rate mensili di pari importo;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;
d) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2011, in 3 milioni di euro per l'anno 2012 e in 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 11 del presente decreto- legge.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.