stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
3.01.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di una zona franca nel territorio di Lampedusa).

1. Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, il territorio del comune di Lampedusa, costituito dall'omonima isola e dalle sue acque territoriali, è considerato territorio extradoganale. Nel medesimo territorio è istituita una zona franca nel cui ambito non si applica l'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, relativo alla soggezione al monopolio dello Stato per quanto riguarda la fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco.
2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «e di Campione d'Italia» sono inserite le seguenti: «, della zona franca istituita nel territorio del comune di Lampedusa».
3. Il diritto speciale di cui all'articolo 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, si applica anche alla zona franca istituita nel territorio del comune di Lampedusa ai sensi del comma 1 del presente articolo. La misura del diritto speciale di cui al periodo precedente è fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 11 del presente decreto-legge.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.