Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti già ammessi alla fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che hanno già proceduto all'investimento, potranno fruire del credito con le seguenti modalità:
a) per gli investimenti realizzati nel 2007 è utilizzabile il credito concesso per il 2011;
b) per gli investimenti realizzati nel 2008 è utilizzabile il credito concesso per il 2012;
c) per gli anni successivi, sino alla disponibilità dei fondi stanziati, si procederà con analoga cadenza di tempo tra investimenti e fruibilità sino al 2015.