Al comma 9, sostituire gli ultimi due periodi, con il seguente: A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, a titolo di anticipazione, mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera gg-bis) del comma 2 dell'articolo 7.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
gg-bis) il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento».