Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Fermo di emergenza temporaneo per la pesca). - 1. In esecuzione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, al fine di fronteggiare lo stato di eccezionale sovrasfruttamento delle risorse ittiche nonché al fine di far fronte al rialzo dei costi energetici e di produzione che hanno determinato ripercussioni negative nei confronti del reddito degli operatori del settore, è concesso, per impresa, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni a strascico o volante, per un periodo da un minimo di 30 a un massimo di 45 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al successivo comma 3.
2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui, al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma Operativo approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere, fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento delta flotta da pesca comunitaria - del regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e, quanto a 9 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.