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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
2.04.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi battenti bandiera italiana, a partire dal 1o gennaio 2012, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali nazionali che esercitano attività di bunkeraggio marittimo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.500.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.