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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
2.03.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi della nuova strategia per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 2020 - adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010 in materia di occupazione femminile, sono previste le seguenti misure per incentivare la partecipazione delle donna al mercato del lavoro.
2. Il comma 3, dell'articolo 2-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: «Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali e familiari rivolte alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è stabilita in 120 milioni di euro per l'anno 2010 e in 242 milioni di euro per l'anno 2011, 252 milioni di euro per l'anno 2012, 392 milioni di euro per l'anno 2013, 492 milioni di euro per l'anno 2014, 592 milioni di euro per l'anno 2015, 542 milioni di euro per l'anno 2016, 442 milioni di euro per l'anno 2017, 342 milioni di euro per l'anno 2018, 292 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre 2011 un dettagliato programma pluriennale sugli interventi dedicati alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al comma 2 che saranno utilizzate a tal fine in ciascuna annualità.
4. Il credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione di cui all'articolo 2 è concesso anche ai datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratrici, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di 100 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.