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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.028.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
2.028.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Modalità di liquidazione del trattamento). - 1. In conformità alle disposizioni previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico è calcolato con le regole proprie dei diversi enti, in vigore al momento del versamento dei contributi, ai sensi di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. È consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni.
3. La pensione è liquidata con il sistema retributivo, a condizione che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere diciotto anni di contributi, anche totalizzati.
4. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, la misura del trattamento è determinata pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca del versamento dei contributi.
5. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi d'iscrizione nelle diverse gestioni sono convertiti, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono a una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono a un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono a un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono a un anno e viceversa.

6. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate».