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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.027.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
2.027.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì compresi la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica».