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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.023.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
2.023.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifica dell'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di riqualificazione e di rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). - 1. Al fine di incrementare e di promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità tra donne e uomini nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. - (Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). - 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, con apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per gli impianti e per le attrezzature utilizzate per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali portatori di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;
c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e a cofinanziamenti comunitari o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai soggetti previsti dal medesimo comma 1, alinea, agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.
3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste».

2. A decorrere dall'anno 2011, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, previsto dall'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.
3. Le risorse rinvenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti previsti dagli articoli 52 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono assegnate al Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile previsto dall'articolo 54 del medesimo codice, come sostituito dal comma 1 del presente articolo