Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Pensione supplementare). - 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103».