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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
2.02.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Fondo per le politiche sociali e familiari rivolte alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici)- - 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi della nuova strategia per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010, denominata Europa 2020, in materia di occupazione femminile, e per dare concreta attuazione all'articolo 12, comma 12-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che le economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici devono essere finalizzate ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, il comma 3 dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono interamente nel Fondo per le politiche sociali e familiari rivolte alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è stabilita in 240 milioni di euro per l'anno 2011, 252 milioni di euro per l'anno 2012, 392 milioni di euro per l'anno 2013, 492 milioni di euro per l'anno 2014, 592 milioni di euro per l'anno 2015, 542 milioni di euro per l'anno 2016, 442 milioni di euro per l'anno 2017, 342 milioni di euro per l'anno 2018, 292 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre di ogni anno un dettagliato programma triennale sugli interventi dedicati alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, che saranno utilizzate a tal fine in ciascuna annualità presa in esame.