Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di persone che avviano o che riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia). - 1. Al fine di incentivare l'assunzione di persone di età superiore a trentacinque anni che avviano o che riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono integralmente fiscalizzati per un periodo di un anno dalla data dell'assunzione.
2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 1 ciascun datore di lavoro che assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a trentacinque anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, che nello stesso periodo è stata impegnata in lavoro di cura in favore di:
a) figli di età inferiore a dodici anni, anche adottivi o in affidamento;
b) familiari con disabilità gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) familiari non autosufficienti.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità, sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.