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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.016.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
2.016.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53). - 1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) interventi volti alla trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni di età in caso di affidamento o di adozione»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree dei territorio nazionale ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
c) al capo III, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - (Rapporto di lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri). - 1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale previsto dall'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.
2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore a un terzo dei contributi ammessi all'esonero.
3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 del presente articolo sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».