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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.015.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
2.015.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Agevolazioni contributive). - 1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 2 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni. Per la quota di contribuzione non corrisposta si provvede a carico del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo, e iscritti nelle liste di mobilità e negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego da più di un anno».

3. Al fine di favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui ai comma 1 del presente articolo e all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un apposito fondo alimentato per l'anno 2011, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2012 lo stanziamento complessivo delle somme destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è determinato dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.