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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
2.01.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Misure a favore della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici). - 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi della nuova strategia per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010, denominata Europa 2020, in materia di occupazione femminile, e per dare concreta attuazione all'articolo 12, comma 12-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che le economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici devono essere finalizzate ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici sono previste le seguenti disposizioni:
a) all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i-septies) è sostituita dalla seguente:
«i-septies) le spese, per un importo non superiore a 4.200 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. Il riconoscimento di tale detrazione è condizionato all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia»;
b) all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-opties) è inserita la seguente:
«i-nonies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro annui per ogni figlio»;
c) l'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è abrogato;
d) all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis) e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva del 19 per cento a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
e) all'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:
«7. Sono integralmente deducibili le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 51».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 242 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede, mediante le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.