Dopo comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di rispondere al meglio alle esigenze di corresponsione delle prestazioni straordinarie effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di emergenze dovute a calamità naturali o antropiche e per le attività in convenzione stipulate con enti ed istituzioni, è istituito il fondo unico per le emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alimentato con parte delle risorse economiche del fondo unico di giustizia e dalle risorse destinate al Corpo dalle ordinanze di protezione civile.