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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
10.3.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le autonomie regionali e locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in regime di convenzione, senza ulteriore aggravio della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, possono prorogare al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2011 assunto a tempo determinato, o con contratti di formazione lavoro ed altri rapporti formativi, come co.co.co e co.co.pro, somministrazione, nonché altre forme di lavoro accessorio, per i casi in cui, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.
10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al successivo comma 10-quater.
10-quater. A decorrere dall'anno 2011, con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 giugno 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».