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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.6.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
1.6.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 14, è sostituito dai seguenti:
14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il periodo 2011-2014 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 50 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Ciascun ente pubblico di ricerca destina la somma derivante dall'applicazione del precedente periodo per una quota non inferiore all'80 per cento all'assunzione di ricercatori. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
14-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma 14, i suddetti enti devono prioritariamente fare ricorso alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In assenza di graduatorie disponibili le amministrazioni interessate procedono all'espletamento di procedure selettive riservate a coloro che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2010, almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, anche non continuativi, di servizio nel medesimo profilo per il quale si procede presso università o enti pubblici di ricerca.