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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.30.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
1.30.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:
14-bis. Al fine di consentire agli enti di ricerca di disporre di risorse umane in misura adeguata a rispondere tempestivamente alla domanda di ricerca ed alle esigenze provenienti dal sistema imprenditoriale nonché al fine di incrementarne le capacità competitive nel contesto europeo ed internazionale, per l'anno 2011 gli enti di ricerca, che non versino in condizioni di deficit di bilancio risultante dal consuntivo approvato per l'anno 2010, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, all'assunzione a tempo indeterminato di personale appartenente al solo profilo di ricercatore in misura pari al 100 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Resta comunque fermo il limite di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall'attuazione della presente disposizione non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14-ter. Per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma 14-bis, i suddetti enti devono prioritariamente fare ricorso alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In assenza di graduatorie disponibili le amministrazioni interessate procedono all'espletamento di procedure selettive riservate a coloro che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2010 almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, anche non continuativi, di servizio in qualità di ricercatore presso università o enti pubblici di ricerca.