Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 è estesa agli spin off accademici, intendendosi per tali le nuove imprese tecnologiche avviate da ricercatori dipendenti di università ed enti pubblici di ricerca le cui quote siano detenute in maggioranza dagli stessi ricercatori ed enti. Si applicano le definizioni di «organismo di ricerca», «ricerca» e «nuove imprese innovative» di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.