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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
1.06.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Crediti d'imposta aggregazioni professionali).

1. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno due, ma non più di cinque professionisti è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 20 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
2. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2014, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi, secondo il criterio di competenza.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spetta a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione. L'agevolazione non decade se i professionisti aggregati mantengono la propria partita IVA ai soli fini di accelerare i rimborsi d'imposta tramite il conto fiscale, ma non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale. L'agevolazione spetta altresì nei casi in cui gli studi professionali associati o altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultano già essere esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai quali aderiscono nuovi professionisti che in precedenza svolgevano l'attività in maniera individuale.
4. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di: a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie; b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi. Per i beni mobili previsti alla lettera a) del presente comma, la cui deducibilità fiscale è ridotta in base alle disposizioni di legge previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, la base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta è pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti.
5. Il credito d'imposta è revocato se il numero dei professionisti associati si riduce a due rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione, ad esclusione di cause come decesso del professionista, raggiungimento dell'età pensionabile, malattie e/o infortuni di invalidità temporanea o permanente.