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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2011  [ apri ]
1.02.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Credito di imposta per la ricerca nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente.
2. Ai fini del presente articolo, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:
a) degli studi di fattibilità;
b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
c) della direzione dei lavori.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 7, previa presentazione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:
a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;
b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 luglio 2011, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
c) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al punto c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.