Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo).
1. La categoria professionale dei biologi di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente: «L'alta vigilanza sull'Ordine dei biologi, già esercitata dal Ministro della giustizia, è trasferita al Ministro della salute».
3. La categoria professionale degli psicologi di cui all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
4. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: «il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sulla professione sanitaria di psicologo.».