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Legislatura XVI

Proposta emendativa 25.12. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2010  [ apri ]
25.12.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino almeno al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, ai ricercatori a tempo indeterminato che possano documentare una produzione scientifica in linea con i criteri qualitativi e quantitativi individuati da apposito decreto del Ministro e diversificati per area scientifica (in analogia con quanto richiesto per l'abilitazione nazionale) e con una attività didattica certificata da decreto rettorale nel proprio o in altri atenei di almeno 6 anni - non necessariamente continuativi - viene attribuita l'abilitazione nazionale. Tale abilitazione dà titolo all'inquadramento immediato nel ruolo di professore associato presso l'ateneo di appartenenza al livello stipendiale corrispondente alla retribuzione annua maturata fino a quel momento da ricercatore, secondo la progressione stipendiale individuata da una nuova curva retributiva valida per tutti i professori associati assunti secondo la presente legge, inclusi i ricercatori a tempo determinato diventati professori associati ai sensi dell'articolo 21, comma 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla determinazione di tale curva retributiva secondo i criteri individuati dalla tabella inclusa.