stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.17. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
6.17.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della stipulazione di contratti di lavoro subordinato per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 21 della presente legge, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:
a) hanno conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge come professori associati;
b) hanno un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, dal comprovato impegno didattico, e lavorano in regime di tempo pieno.