Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i professori associati che abbiano maturato nove anni di servizio nel ruolo transitano, previa positiva valutazione del consiglio di facoltà sulle funzioni didattico-scientifiche svolte, nella fascia dei professori ordinari. L'inquadramento ai sensi del presente comma non rileva ai fini della programmazione triennale del reclutamento di ateneo.