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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.01. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
6.01.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:
Art. 6-bis. - (Piano triennale straordinario per l'assunzione di professori associati). - 1. Al fine di garantire l'attività didattica anche in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone con proprio decreto, sulla base delle indicazioni delle università in relazione alle ore di didattica svolte, anche in relazione al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-ter e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un programma triennale di concorsi per professori associati per un numero complessivo nel triennio di almeno 10.000 unità.
2. Nel decreto ministeriale di cui al comma 1 sono previste disposizioni che attribuiscono un punteggio in relazione all'anzianità nel ruolo di ricercatore e alle ore di didattica svolte.
Art. 6-ter. - (Fondo per la didattica universitaria e ripristino di norme per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;
b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.