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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.39. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
5.39.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e di un sistema di valutazione ex-post delle politiche di reclutamento degli atenei.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
d), aggiungere, in fine, le parole: con l'obiettivo di assegnare, secondo una programmazione pluriennale, una quota crescente, e comunque non inferiore al 50 per cento a regime, del Fondo di finanziamento ordinario in base a parametri di valutazione fondati sui seguenti criteri:
a) la valutazione della ricerca universitaria;
b) la valutazione della didattica universitaria, la quale deve comprendere anche i seguenti indicatori:
1) numero di studenti iscritti in media negli ultimi due anni;
2) numero di laureati, distinti tra laureati in corso e fuori corso;
3) misurazione della differenza tra livelli di ingresso delle conoscenze degli studenti e livelli di uscita, secondo metodologie consolidate a livello internazionale;
4) indagini di soddisfazione degli studenti, sulla base di un questionario rispondente a criteri di standardizzazione e comparabilità;
5) grado di apertura internazionale dei singoli atenei. Una quota compresa tra il 6 per cento e il 12 per cento del Fondo di finanziamento ordinario è assegnata in parti eguali a missioni scientifiche o di ricerca di interesse nazionale e ad interventi finalizzati alla coesione territoriale del sistema universitario nazionale, mediante piani di sviluppo definiti con Protocolli di intesa tra Ministero, Regioni e singoli atenei.
sopprimere il comma 5.