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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.27. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
5.27.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscere nella materia del DSU la potestà legislativa delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione nell'ambito e nei limiti della potestà legislativa di principio esercitata dallo Stato ai sensi della presente legge;
b) esercitare conseguentemente la potestà legislativa di principio ed ogni altra forma di potestà legislativa delegata previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) definire le tipologie generali degli interventi, delle azioni e dei servizi del DSU individuandoli almeno nei servizi libraio e di documentazione ed informazione, di ristorazione, residenziali, nell'erogazione di borse, assegni e premi di studio, nella concessione di prestiti fiduciari e d'onore, nell'orientamento e nella formazione al lavoro ed alla professione, nella mobilità nazionale ed internazionale a fini di studio e riconoscendo la potestà legislativa regionale nella loro individuazione e definizione;
d) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, con carattere di universalità ed omogeneità sul territorio nazionale, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
e) consentire alle regioni ed alle province autonome, attraverso l'esercizio della potestà legislativa, di ampliare l'offerta di servizi, azioni ed interventi in materia di DSU, purché nel rispetto delle norme di principio e con carattere aggiuntivo e migliorativo rispetto a quelli determinati attraverso i LEP;
f) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario e promuovere la partecipazione attiva alla loro gestione ed organizzazione;
g) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e di ogni altro fondo finalizzato all'erogazione di servizi e provvidenze del DSU, nonché le modalità della revisione periodica di tali criteri;
h) definire i principi per la realizzazione del DSU mediante modelli istituzionali e di gestione plurimi da determinare dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito della propria potestà legislativa, con l'obbligo di attuare il dettato costituzionale mediante partecipazione a tali modelli degli studenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università, dei comuni sedi di strutture universitarie e di tutte le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti;
i) favorire con appositi accordi di programma fra i soggetti istituzionalmente interessati e con le organizzazioni sociali e le imprese ed i professionisti la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi, con particolare riferimento all'orientamento al lavoro ed alla formazione professionale;
l) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse, nonché le modalità di programmazione e realizzazione dei relativi interventi;
m) prevedere che ogni forma di intervento a sostegno del DSU, anche di premialità straordinaria, si svolga all'interno del sistema del DSU e secondo i principi del medesimo;
n) affidare all'Associazione nazionale degli enti per il diritto allo studio universitario (ANDISU), previo suo riconoscimento come associazione volontaria rappresentativa degli enti, delle agenzie delle aziende e delle strutture operative erogatrici del DSU sul territorio nazionale, lo studio tecnico delle problematiche del DSU, di progetti e programmi di innovazione e l'espressione facoltativa di pareri sugli atti e provvedimenti da emanare in materia;
o) stabilire che il sistema del DSU si articoli attraverso la programmazione almeno triennale degli interventi, a livello nazionale e regionale.
p) prevedere e promuovere lo sviluppo di un sistema di relazioni europee ed internazionali volte a migliorare la qualità dei servizi del DSU e la loro integrazione anche mediante partenariato e scambi di studenti con quelli erogati negli altri Paesi, mediante intese con i soggetti istituzionalmente competenti nei rispettivi ordinamenti nazionali a trattare la materia del diritto allo studio universitario e di tutti i suoi interventi.