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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.24. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
5.24.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione ed in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione, anche mediante revisione e per quanto necessario abrogazione della normativa attualmente vigente, dettare norme di principio al fine di consentire che tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, abbiano diritto di frequentare per loro libera scelta, al fine di conseguirvi titoli e riconoscimenti scientifici ed accademici, i corsi di studio delle università e degli istituti di istruzione e ricerca ad esse equiparati; dettare norme di principio affinché tale diritto, definito diritto allo studio universitario (DSU), si attui attraverso una rete integrata di azioni, strumenti e servizi in grado di assicurare allo studente di scegliere liberamente su tutto il territorio nazionale l'università, di frequentarla e di conseguire titoli e risultati scientifici ed accademici, cogliendone tutte le possibilità formative e tutte le opportunità sia nel contesto internazionale, sia nel territorio di cui è espressione; dettare norme di principio affinché tali azioni siano garantite ad ogni studente, in correlazione alle sue capacità e al suo merito e tenuto conto dello stato economico suo e della famiglia di effettiva appartenenza; dettare norme di principio affinché le azioni, gli strumenti ed i servizi possano essere rivolti alla generalità degli studenti, eventualmente a titolo parzialmente o totalmente oneroso nonché a determinate condizioni onerose, a laureati, specializzandi e docenti, o riservati a determinate categorie di aventi diritto ed i criteri e parametri secondo i quali gli studenti concorrono ad affrontarne i costi in proporzione ai redditi propri e familiari; dettare norme di principio al fine di individuare le provvidenze, i benefici e le borse di studio, nonché ogni altro intervento che sia erogato per le finalità del DSU; definire i livelli essenziali di prestazioni (LEP) minimi ed uguali per tutto il territorio nazionale ritenuti indispensabili per l'attuazione delle finalità del DSU; definire i criteri generali ed i principi dei criteri di merito e di reddito individuale e familiare da applicare per l'erogazione delle azioni, dei servizi, dei benefici, delle provvidenze e di ogni altro intervento attuativo del DSU; prevedere modalità di aggiornamento periodico di tali criteri e di partecipazione attiva all'elaborazione dei medesimi da parte delle Regioni e delle Province autonome e dell'associazione nazionale degli enti erogatori del DSU (ANDISU), previo riconoscimento della medesima come associazione volontaria rappresentativa degli enti, delle aziende delle agenzie e delle strutture in cui è articolata sulla base della potestà legislativa regionale l'organizzazione del DSU; dettare norme di principio per consentire, anche mediante accordi con le istituzioni internazionali che operano nel settore, agli studenti delle università italiane la mobilità internazionale presso atenei, scuole ed istituzioni scientifiche e culturali necessaria al completamento ed arricchimento della formazione culturale e scientifica ed i criteri di principio per l'accesso a tale servizio; dettare norme di principio per la definizione di modelli plurimi istituzionali e gestionali di soggetti erogatori del DSU, prevedendo la partecipazione obbligatoria di rappresentanze degli studenti, delle università, dei comuni sede di università e favorendo la partecipazione degli studenti alla gestione ed organizzazione dei servizi del DSU, da attuare da parte delle regioni nell'esercizio della potestà legislativa in materia, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; dettare norme di principio per la realizzazione integrale del DSU in favore degli studenti in condizione di handicap, anche mediante interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche ed al superamento di ogni ostacolo che si frapponga alla piena uguaglianza di diritti degli studenti ai fini del DSU; dettare norme di principio per la realizzazione di servizi di assistenza sanitaria per gli studenti universitari mediante intese ed accordi con il servizio sanitario nazionale e le sue articolazioni regionali e territoriali; dettare norme di principio per l'integrazione dei servizi del DSU con ogni altra attività sportiva e culturale della comunità universitaria; dettare norme di principio per consentire, nel rispetto della laicità delle istituzioni universitarie e della libertà religiosa, la pratica religiosa agli studenti.