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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.213. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
5.213.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: concessione del finanziamento statale aggiungere le seguenti:; valorizzazione delle scuole di altissima formazione universitaria di cui all'articolo 5-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Scuole di altissima formazione universitaria). - 1. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che disciplinino l'istituzione di scuole di altissima formazione universitaria, per la valorizzazione delle eccellenze.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilità per gli atenei di istituire scuole di altissima formazione universitaria;
b) previsione della possibilità di istituire, con delibera del senato accademico, previo parere dei dipartimenti afferenti al relativo corso di laurea, percorsi avanzati, a numero chiuso, i quali prevedano l'attivazione di insegnamenti integrativi per studenti che dimostrino una particolare attitudine allo studio ed alla ricerca;
c) determinazione dei requisiti di merito per l'accesso alle scuole di altissima formazione universitaria;
d) previsione di accesso al fondo per il merito di cui all'articolo 4, per gli studenti iscritti alle scuole di altissima formazione universitaria;
e) articolazione dei corsi in classi di eccellenza formate da non più di 50 studenti per ciascun anno, da valorizzare mediante l'integrazione del percorso di studio con insegnamenti di livello avanzato, che consentano di affinare i contenuti già acquisiti nell'ambito dei corsi universitari e di svolgere attività di ricerca;
f) previsione di un responsabile per ciascun corso, individuato dal senato accademico tra i professori di prima fascia afferenti alla facoltà presso cui è istituita la scuola;
g) disciplina del conseguimento automatico dell'abilitazione professionale per i diplomati presso le scuole di altissima formazione universitaria.